F.I.S.M.
FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE
Provincia di Cuneo
PREMESSA
Con atto notarile e deposizione dello Statuto presso il Notaio Carlo Alberto Parola di Cuneo è stata giuridicamente costituita il 27 ottobre 1972 l’Associazione degli asili e scuole materne (A.D.A.S.M.) della provincia di Cuneo.
Promotori e costitutori della A.D.A.S.M. furono Mons. Aliprandi Carlo Vescovo della Diocesi di Cuneo, Alasia prof. Natalino di Fossano, Arnaudo Arch. Albino di Cuneo, Pellegrino Maria Luisa in Bianco di Cuneo, Bonfiglio Rag. Andrea di Borgo S. Dalmazzo, Di Girolamo Dott. Raffaello di Cuneo, Einaudi Cav. Rodolfo di Cuneo, Gallo Vitelli Laura in Emanuel di Cuneo, Fissore Pierino di Bra, Gozellino Dott. Secondo di Cuneo, Guastoni Achille di Cuneo, Mellano Don Fiorenzo di Cuneo, Prato Rag. Giovanni di Cuneo, Vico Suor Domenica di Cuneo, Zani Suor Giulietta di Cuneo. Gli scopi dell’Associazione sono quelli di coordinare e vigilare l’attività degli Asili e delle Scuole Materne, fornire assistenza morale, giuridica, didattico – educative e finanziaria, rappresentare gli enti associati nei rapporti con le Autorità che presiedono al settore.
NASCITA F.I.S.M. NAZIONALE
Con atto notarile e deposizione dello Statuto presso il Notaio Armati Paolo, con sede in Piazza Ara Coeli n. 12-ROMA-il 1^ marzo 1974, è stata costituita a livello nazionale la Federazione Italiana Scuole Materne. L’Ufficio della Pastorale scolastica della Conferenza episcopale italiana in data 10 marzo 1974 comunicava che detta costituzione giuridica sul piano nazionale rendeva non necessari analoghi atti costitutivi provinciali e regionali della F.I.S.M. davanti al Notaio.
F.I.S.M. PROVINCIA DI CUNEO
L’A.D.A.S.M. ha recepito principi e finalità della F.I.S.M. Nazionale e intende adeguare il proprio Statuto, anche con riferimento alla denominazione, allo Statuto – tipo approvato dalla F.I.S.M. Nazionale.
La F.I.S.M. è sorta in ragione del nuovo contesto sociale in cui si è venuta a trovare la scuola materna non statale di ispirazione cristiana, in seguito alla istituzione della scuola materna statale con la legge 444 del 1968, ed in risposta alle richieste da parte degli Istituti gestori per esigenze di coordinamento e di qualificazione del servizio, sia dal punto di vista tecnico organizzativo, sia di quello pedagogico – didattico – educativo e di rappresentanza.
STATUTO
F.I.S.M. – CUNEO
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – NATURA – SCOPI
ART. 1
E’ costituita con sede a CUNEO.
La Federazione delle Scuole Materne della Provincia di Cuneo che assume la denominazione di FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE DELLA PROVINCIA DI CUNEO, in sigla FISM – CUNEO alla quale possono aderire tutte la scuole materne non statali operanti nella Provincia, che orientano la loro attività alla educazione integrale della personalità del bambino nella visione cristiana della vita.
La sede della Federazione potrà essere trasferita nell’ambito dello stesso comune su iniziativa del Consiglio Direttivo.
ART. 2
La FISM – CUNEO fa propri i principi del Magistero della Chiesa, in particolare quelli relativi al valore della vita, della famiglia, della educazione e i principi contenuti nelle dichiarazioni dell’ ONU sui diritti dell’infanzia, nonché quelli contenuti nello Statuto nazionale della FISM.
In particolare propugna ed attua:
a) i diritti fondamentali di libertà e uguaglianza;
b) il diritto alla libertà di espressione e di educazione spirituale e religiosa;
c) il diritto dei genitori ad istruire ed educare i figli ed a essere agevolati nell’adempimento dei compiti di educazione;
d) il diritto alla libertà di insegnamento;
e) il diritto di Enti e privati ad istituire scuole ed istituti di educazione;
f) il dovere dello Stato di assicurare alle scuole materne non statali piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali.
ART. 3
La Federazione non ha scopo di lucro e si propone:
a) di promuovere la costituzione di associazioni per la gestione comunitaria delle singole scuole materne, intesa come attiva partecipazione alla vita della scuola dei genitori dei bambini, delle educatrici e del personale ausiliario;
b) di favorire la qualificazione e la formazione permanente delle educatrici e di quanti operano nella scuola materna, mediante iniziative di studio e di aggiornamento;
c) di coordinare l’attività delle scuole materne autonome non statali esistenti nella provincia, e sostenere la loro presenza nell’ambiente in cui operano, in particolare quali interlocutori delle realtà istituzionali, ecclesiali, culturali e sociali presenti sul territorio;
d) di promuovere iniziative per la qualificazione e il sostegno delle scuole materne federate nel loro aspetto funzionale ed organizzativo;
e) di rappresentare le scuole federate nei rapporti con le Autorità civili e religiose; coordinarne le istanze per adeguati interventi economici e sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del servizio reso;
f) di promuovere eventuali fondazioni di nuove scuole materne autonome non statali;
g) di costituire Centri di Servizio per assistere le Scuole materne sotto il profilo normativo – fiscale e giuridico.
ART. 4
La FISM – CUNEO sia in proprio, sia in quanto rappresentante degli Associati, potrà aderire o partecipare alla costituzione di associazioni, comitati, enti associativi in genere o altre istituzioni che perseguono finalità analoghe o complementari a quelle della FISM o che ne condividono l’ispirazione. In ogni caso deve sempre essere salvaguardata l’autonomia istituzionale, statutaria, amministrativa, gestionale e patrimoniale della FISM – CUNEO
ART. 5
La Federazione garantisce agli Associati la loro autonomia statutaria e amministrativa, ne rispetta e difende la proprietà patrimoniale, nonché la personalità giuridica ed amministrativa.
ART. 6
Per conseguire i fini e gli scopi propri, la Federazione si può organizzare in commissioni di studio e in gruppi operativi di lavoro e di coordinamento; si può avvalere inoltre di Uffici di consulenza tecnica, giuridica ed amministrativa.
TITOLO II
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
ART. 7
Il patrimonio della FISM provinciale è costituito:
a) dalle quote associative degli Enti federati;
b) da eventuali contributi ordinari e straordinari di Enti pubblici e privati;
c) lasciti e donazioni.
ART. 8
L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Al termine dell’esercizio il competente organo predispone, per l’approvazione, il bilancio consuntivo e preventivo. L’eventuale avanzo di gestione andrà a costituire una riserva per le necessità future della Federazione. Eventuali avanzi o riserve non potranno essere direttamente né indirettamente distribuiti agli Associati salvo obblighi di legge in merito.
TITOLO III
LE SCUOLE FEDERATE – OBBLIGHI E DOVERI
ART. 9
Possono aderire alla FISM – CUNEO le scuole materne non statali operanti nella provincia di Cuneo. L’adesione, richiesta dall’organo statutariamente competente della singola scuola, impegna al rispetto dello Statuto della FISM – CUNEO, all’adempimento dell’obbligo del versamento della quota associativa e, in particolare, alla collaborazione per il perseguimento degli obbiettivi che la FISM si propone agli artt. 1-2-3.
L’adesione si intende perfezionata con il versamento della quota associativa e l’invio della delibera di adesione insieme alla scheda dati e alla domanda sottoscritta dal Presidente o del Legale Rappresentante della Scuola Materna.
ART. 10
I Presidenti o i Legali Rappresentanti delle scuole federate in regola con quanto stabilito all’articolo precedente, hanno diritto di partecipare con voto deliberativo alle Assemblee ordinarie e straordinarie, e al voto attivo e passivo nelle Assemblee elettive.
ART. 11
La qualità di Scuole federate si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione.
a) Le dimissioni avvengono per l’eventuale chiusura della scuola o per il cambiamento di attività.
b) La decadenza è determinata dall’immotivato mancato versamento della quota associativa.
c) L’esclusione è motivata da un comportamento della scuola federata gravemente divergente rispetto agli obiettivi dello Statuto in particolare a quanto previsto agli artt. 1-2-3-9.
TITOLO IV
ORGANI DELLA FEDERAZIONE
ART. 12
Sono organi della Federazione:
a) L’Assemblea generale
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Ufficio di Presidenza
e) Il Collegio dei Sindaci
Tutte le cariche sono a titolo gratuito e cessano alla scadenza del Consiglio Direttivo.
ART. 13
L’ASSEMBLEA GENERALE e suo funzionamento.
E’ composta dai Presidenti o Legali Rappresentanti delle scuole materne federate in regola con quanto stabilito agli artt. 9 e 10 e dai Membri del Consiglio Direttivo. Alle sedute saranno invitati, con voto consultivo, i Consiglieri Nazionali e Regionali residenti in Provincia.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato; in via straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, o venga richiesto dal Consiglio Direttivo o da 1/3 delle scuole federate.
La convocazione deve avvenire per iscritto a mezzo corrispondenza ordinaria, almeno otto giorni prima della data fissata, con la comunicazione dell’O.d.G. proposto, che potrà essere integrato o modificato all’inizio dell’Assemblea con l’approvazione dei presenti, salvo che si tratti di adempimenti previsti espressamente dallo Statuto.
Fermo restando quanto indicato nei paragrafi precedenti, nel caso di Assemblea elettiva, l’Assemblea stessa elegge nel suo seno un Presidente che ne diriga i lavori, nomina un Segretario, formano il seggio elettorale e procedono alla verifica delle votazioni.
Ciascun Membro dell’Assemblea può rappresentare, in quanto delegato per iscritto, fino a altre cinque scuole federate.
Qualora un’unica persona risulti Legale Rappresentante di più scuole materne federate, esso potrà disporre di tanti voti quante sono le scuole materne, ma non potrà disporre di ulteriori deleghe.
Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie od elettive, sono regolarmente costituite quando ad esse partecipano la maggioranza delle scuole materne federate; dopo mezz’ora dalla convocazione, qualunque sia il numero di Rappresentanti presenti. Salvo i casi esplicitamente previsti dal presente Statuto, le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei delegati presenti.
ART. 14
Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo e di un terzo dei Membri di diritto dell’Assemblea con apposita deliberazione, preventivamente iscritta all’O.d.G., da parte dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, presenti, sia in prima che in seconda convocazione, non meno di 2/3 degli associati e con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti. Al fine di cui sopra, le norme del presente articolo prevalgono su quelle stabilite al precedente art. 13.
ART. 15
All’Assemblea sono attribuiti i seguenti compiti:
a) Eleggere i Membri del Consiglio Direttivo e il Collegio Sindacale;
b) Eleggere i Delegati al Congresso per la elezione del Consiglio Nazionale;
c) Approvare lo Statuto provinciale ed eventuali modifiche proposte dal Consiglio Direttivo;
d) Approvare i programmi annuali di lavoro, nonché i bilanci preventivo e consuntivo della Federazione;
e) Ratificare in ordine a quanto previsto dall’art. 11;
f) Ratificare gli atti compiuti dal Consiglio Direttivo relativi ad atti di rappresentanza delle scuole federate e della Federazione;
g) Esprimere ogni qualsiasi valutazione sulla situazione e sulla gestione della FISM – CUNEO;
h) Formulare al Consiglio Direttivo proposte relative al migliore perseguimento dei fini statutari;
i) Deliberare l’eventuale scioglimento della Federazione a norma degli artt. 26 e 27.
ART. 16
Il Consiglio Direttivo è composto da sei Membri eletti dall’Assemblea e da un Consulente Ecclesiastico nominato dall’Autorità ecclesiastica della Diocesi di CUNEO.
I Consiglieri che non partecipano, senza giustificazione, a tre sedute consecutive, e non collaborano o assumono comportamenti divergenti al perseguimento dei fini Statutari, sono dichiarati decaduti.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi dal Consiglio stesso.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere. L’elezione del Presidente avverrà su candidature espresse e sarà necessaria la maggioranza dei Membri componenti il Consiglio; qualora essa non venisse raggiunta da nessun candidato, nella terza votazione si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto il maggior suffragio.
Alla funzione di Vice-Presidente, di Segretario e di Tesoriere, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior suffragio in ciascuna votazione. Il Consiglio Direttivo è responsabile dinanzi all’Assemblea generale.
I Membri del Consiglio, restano in carica tre anni.
ART. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente effettuata a mezzo corrispondenza ordinaria da inviare almeno cinque giorni prima della data prevista: in sessione ordinaria ogni tre mesi, e quando il Presidente o tre Membri ne ravvisino l’opportunità. Le sedute sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei Consiglieri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Consiglieri.
Alle sue sedute saranno invitati, con voto consultivo, i Consiglieri Nazionali e Regionali residenti in Provincia.
Le votazioni si esprimeranno, di regola, per alzata di mano o per appello nominale salvo il caso di elezioni o decisioni relative a persone per cui si procederà a scrutinio segreto. A parità di voti prevarrà la decisione del Presidente.
ART. 19
COMPETENZE del Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea;
b) accettare e dimettere le scuole materne federate a norma degli artt. 9 e 11;
c) prendere in considerazione le esigenze delle scuole federate, e provvedere al coordinamento sul piano morale, religioso, didattico – educativo ed amministrativo, rispettandone l’autonomia patrimoniale ed amministrativa;
d) elaborare il piano annuale delle attività;
e) promuovere l’organizzazione di Commissioni di studio e di gruppi operativi di lavoro e di coordinamento tenuto presente la suddivisione dei distretti scolastici e/o delle Circoscrizioni;
f) promuovere tutte quelle iniziative di carattere pedagogico – didattico, amministrativo ed economico che sono ritenute necessarie ed opportune per il potenziamento della Federazione e delle Scuole federate;
g) determinare la quota associativa annuale;
h) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e depositarne copia, presso la sede della Federazione almeno quindici giorni prima della data per l’assemblea convocata per l’approvazione;
i) sollecitare aiuti finanziari e sovvenzioni da parte di Enti pubblici e privati in favore degli associati anche attraverso la stipula di convenzioni;
j) dare mandato al Presidente per la rappresentanza in atti civili, penali ed amministrativi;
m) proporre all’Assemblea generale le modifiche eventuali allo Statuto;
n) provvedere al funzionamento della Segreteria operativa, al personale addetto, stabilire giorni, orario e quanto occorre per il servizio alle Scuole materne federate;
o) deliberare la convocazione ordinaria ed eventualmente straordinaria della Assemblea generale.
ART. 20
L’UFFICIO DI PRESIDENZA
E’ composto dal Presidente, dal Vice – Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Si riunisce una volta al mese e ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno.
L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nella Direzione della Federazione. Sostituisce in caso di urgenza il Consiglio Direttivo con l’obbligo di riferire al medesimo le decisioni prese.
All’Ufficio di Presidenza – qualora lo si ritenga opportuno – potranno essere invitati, occasionalmente, con voto consultivo, il Presidente del collegio dei Sindaci, il Responsabile del Centro Studi, il Consulente ecclesiastico e altri Consiglieri od esperti.
L’Ufficio di Presidenza è responsabile dinanzi al Consiglio Direttivo e all’Assemblea generale.
ART. 21
Nel caso di dimissioni o decadenza o di vacanza dei Membri degli Organi su indicati, si osserveranno le seguenti norme:
a) i Membri dell’Ufficio di Presidenza che venissero a mancare per dimissioni o per altri motivi, vengono sostituiti con Membri del Consiglio Direttivo.
b) i Membri elettivi del Consiglio Direttivo che venissero a mancare per dimissioni o altri motivi, si sostituiscono con coloro che nella elezione seguivano con maggior numero di voti; in mancanza per cooptazione del Consiglio stesso.
c) nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Ufficio di Presidenza rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione con l’obbligo di convocare entro tre mesi l’Assemblea generale per le elezioni di un nuovo Consiglio.
ART. 22
IL PRESIDENTE e IL VICE – PRESIDENTE
Il Presidente è il Legale rappresentante della Federazione con i più ampi poteri di rappresentanza nei confronti di terzi e delle autorità. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, firma la corrispondenza e gli atti d’ufficio, vigila e dirige l’attività della Federazione, coadiuvato dall’Ufficio di Presidenza.
Il Vice – Presidente fa parte dell’Ufficio di Presidenza e coadiuva il Presidente nella gestione della Federazione. In caso di assenza o di impedimento dello stesso lo sostituisce con tutti i poteri e le attribuzioni, previa apposita delega.
ART. 23
IL SEGRETARIO
Ha il compito di seguire l’insieme dell’attività della Federazione, per quanto riguarda la regolarità degli atti. In particolare:
a) redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea;
b) cura la corrispondenza ed è responsabile della regolare tenuta dei registri e dei documenti;
c) provvede all’aggiornamento dell’elenco e del Registro delle scuole federate;
d) compie ogni altro atto previsto dallo Statuto;
e) vigila sull’andamento della Segreteria operativa.
ART. 24
IL TESORIERE
Ha il compito di seguire l’insieme delle attività della Federazione per quanto riguarda gli aspetti economico – finanziari.
In particolare:
a) cura le entrate e le uscite della Federazione; riscuote i contributi ordinari e straordinari;
b) provvede alla compilazione e conservazione dei Registri contabili;
c) predispone i bilanci preventivo e consuntivo da presentare in Consiglio;
d) provvede materiali e strumenti per il regolare funzionamento della Segreteria operativa;
e) provvede ai pagamenti ordinari e straordinari deliberati;
f) cura l’inventario dei beni mobili ed immobili della Federazione.
ART. 25
IL COLLEGIO DEI SINDACI
E’ composto da tre Membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea, di cui uno con incarico di Presidente.
Vigila sull’amministrazione della Federazione, verifica l’aspetto contabile finanziario della Federazione e propone al Consiglio Direttivo le sue conclusioni.
Ai Sindaci sono attribuite anche le funzioni di pacifici compositori delle vertenze interne alla FISM e delle controversie che intervenissero tra gli Associati. Il loro parere è obbligatorio nel caso di radiazione dalla Federazione – per qualsiasi ragione – di una Scuola associata.
ART. 26
LIQUIDAZIONE
La proposta di scioglimento deve essere fatta dal Consiglio direttivo legittimamente in carica e non scaduto.
Per lo scioglimento della Federazione è necessaria la convocazione di una apposita Assemblea con la presenza almeno dei due terzi dei rappresentanti degli Associati; la deliberazione a scheda segreta – deve riportare il voto favorevole allo scioglimento dei tre quarti degli associati medesimi. Sono ammesse le deleghe come previsto all’art. 13.
ART. 27
In caso di scioglimento l’eventuale patrimonio della Federazione residuato alla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto ad altri Enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
Cuneo, 10 settembre 1998